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Il
girone di competenza biancoceleste si compone delle seguenti
squadre:
Atletico CVS,
Inveruno,
SBC Oltrepo',
Pro Sesto.
Calendario
28.08.2011
Atletico CVS - Pro Sesto
0-1
Inveruno - Oltrepo' 4-2
31.08.2011
Pro Sesto -
Inveruno 2-0
Oltrepo' -
Atletico CVS 4-1
07.09.2011
Inveruno -
Atletico CVS 1-1
Pro Sesto -
Oltrepo' 1-2
Classifica
finale del girone:
Oltrepo' 6 pt.
Pro Sesto 6 pt.
Inveruno 4 pt.
Atletico CVS 1
pt
Oltrepo'
promosso al turno successivo, quale vincitore dello scontro
diretto.
Fase
eliminatoria
Le 54
squadre aventi diritto saranno suddivise in 10 gironi
composto da tre squadre e 6 gironi composti da quattro
squadre, passera il turno la società classificata di ogni
girone.
Nelle gare dei triangolari,
ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del
girone, in gare di sola andata. La squadra che dovrà
riposare nella seconda giornata sarà quella che avrà vinto
la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà
disputato la prima gara in trasferta. La squadra che
riposerà nella terza giornata sarà ovviamente quella che
avrà disputato le prime due gare del triangolare.
Per il primo turno, se al
termine dei gironi più di una squadra si sarà classificata
al primo posto, per determinare la vincente del girone
stesso si terrà conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli
incontri diretti;
- a parità di punti, della
differenza tra le reti segnate e quelle subite;
- del maggior numero di reti
segnate negli scontri diretti;
- della miglior differenza
fra reti segnate e subite nell’intero girone;
- del maggior numero di reti
segnate nell’intero girone;
- del sorteggio
Orario di inizio delle gare
infrasettimanali
Le gare infrasettimanali
avranno inizio:
- all’orario ufficiale
stabilito per il campionato di competenza, se vengono
disputate su campi privi di impianto di illuminazione
omologato;
- alle ore 20.30 se vengono
disputate su campi muniti di impianto di illuminazione
omologato.
Nessuna deroga verrà
concessa alle società sprovviste di impianto di
illuminazione omologato
Impiego giovani calciatori
Anche nelle gare di coppa
Italia – fase regionale- è obbligatorio l’impiego di
giovani calciatori, secondo le norme previste per i
campionati di eccellenza e promozione della stagione
sportiva 2011/2012.
Sostituzione calciatori
Nel corso di ciascuna gara
della fase regionale sono ammesse sino a cinque sostituzioni
di giocatori, indipendentemente dal ruolo.
Disciplina della fasi
regionali
La disciplina della fase
regionale di entrambi i tornei di Coppa Italia è demandata
agli organi disciplinari di questo comitato (Giudice
Sportivo Territoriale e Commissione Disciplinare
Territoriale). Considerato che la manifestazione è
caratterizzata da articolazioni che prevedono uno
svolgimento rapido, ai fini della disciplina sportiva si
applicano le seguenti disposizioni:
-I tesserati incorrono in una
giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte
dall’organo di giustizia sportiva;
- le decisioni di carattere
tecnico, adottate dal Giudice Sportivo del C.R.L. in
relazione al risultato delle gare, sono inappellabili;
- i provvedimenti
disciplinari sono appellabili in secondo ed ultimo grado
dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale del
C.R.L..;
- le tasse reclamo sono
fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice
Sportivo e in Euro 130,00 per quelli proposti alla
Commissione Disciplinare;
- i rapporti ufficiali
saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo
alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a
norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e
comma 8 lett. b),del Codice di Giustizia Sportiva dovranno
essere proposti e pervenire, in uno con le relative
motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a
quello di effettuazione della gara, le eventuali
controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del
giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;
- il Comunicato Ufficiale
sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice
Sportivo;
- gli eventuali reclami alla
Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato
Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo
territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro
mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato
Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla
pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i
provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con
contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia
alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa.
L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve
essere allegata al reclamo.
L’eventuale controparte – ove
lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro
mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello
stesso Comitato Regionale entro le ore 12. del giorno
successivo alla data di ricezione del reclamo.
La Commissione Disciplinare
territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa
giornata della discussione, con pubblicazione del relativo
Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società
interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo
idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta
dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art.
22, comma 11, C.G.S.);
Rinuncia a gare
Nel caso in cui una Società
rinunci per qualsiasi motivo alla disputa di una gara
saranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui
all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per
0-3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal
proseguimento della manifestazione ed a suo carico saranno
applicate adeguate sanzioni pecuniarie.
Esecuzione delle sanzioni
I provvedimenti disciplinari
adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti,
relativi alle gare della Coppa Italia, che comportino la
sanzione della squalifica per una o più giornate nei
confronti dei calciatori, devono essere scontati solo ed
esclusivamente nell’ambito delle gare interessanti la
manifestazione stessa. Nell’ipotesi di squalifica a tempo,
la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il periodo
di incidenza, nell’ambito dell’attività ufficiale della
Società con la quale risulta essere tesserato il calciatore.
Rinvio ai regolamenti
federali
Per quanto sopra non
previsto, si fa espresso richiamo agli articoli delle
N.O.I.F., del codice di giustizia sportiva e del regolamento
della L.N.D.
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