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 REGOLAMENTO

 

Il girone di competenza biancoceleste si compone delle seguenti squadre: Atletico CVS, Inveruno, SBC Oltrepo', Pro Sesto.

 

Calendario

28.08.2011

Atletico CVS - Pro Sesto 0-1

Inveruno - Oltrepo' 4-2

 

31.08.2011

Pro Sesto - Inveruno 2-0

Oltrepo' - Atletico CVS 4-1

 

07.09.2011

Inveruno - Atletico CVS 1-1

Pro Sesto - Oltrepo' 1-2

 

Classifica finale del girone:

Oltrepo' 6 pt.

Pro Sesto 6 pt.

Inveruno 4 pt.

Atletico CVS 1 pt

Oltrepo' promosso al turno successivo, quale vincitore dello scontro diretto.

 

Fase eliminatoria

 Le 54 squadre aventi diritto saranno suddivise in 10 gironi composto da tre squadre e 6 gironi composti da quattro squadre, passera il turno la società classificata di ogni girone.

 

Nelle gare dei triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del girone, in gare di sola andata. La squadra che dovrà riposare nella seconda giornata sarà quella che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta. La squadra che riposerà nella terza giornata sarà ovviamente quella che avrà disputato le prime due gare del triangolare.

Per il primo turno, se al termine dei gironi più di una squadra si sarà classificata al primo posto, per determinare la vincente del girone stesso si terrà conto nell’ordine:

 

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;

- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite;

- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti;

- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone;

- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone;

- del sorteggio

  

Orario di inizio delle gare infrasettimanali

Le gare infrasettimanali avranno inizio:

 

- all’orario ufficiale stabilito per il campionato di competenza, se vengono disputate su campi privi di impianto di illuminazione omologato;

- alle ore 20.30 se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione omologato.

Nessuna deroga verrà concessa  alle società sprovviste di impianto di illuminazione omologato

 

Impiego giovani calciatori

Anche nelle gare di coppa Italia – fase regionale- è  obbligatorio l’impiego di giovani calciatori, secondo le norme previste per i campionati di eccellenza e promozione della stagione sportiva 2011/2012.

 

Sostituzione calciatori

Nel corso di ciascuna gara della fase regionale sono ammesse sino a cinque sostituzioni di giocatori, indipendentemente dal ruolo.

 

Disciplina della fasi regionali

La disciplina della fase regionale di entrambi i tornei di Coppa Italia è demandata agli organi disciplinari di questo comitato (Giudice Sportivo Territoriale e Commissione Disciplinare Territoriale). Considerato che la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, ai fini della disciplina sportiva si applicano le seguenti disposizioni:

 

-I tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni  inflitte dall’organo di giustizia sportiva;

 

- le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo del C.R.L. in relazione al risultato delle gare, sono inappellabili;

 

- i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo ed ultimo grado dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale del C.R.L..;

 

- le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in Euro 130,00 per quelli proposti alla Commissione Disciplinare;

 

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;

 

- gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett.  b),del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;

 

- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;

 

- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12. del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

 

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11,  C.G.S.);

 

Rinuncia a gare

Nel caso in cui una Società rinunci per qualsiasi motivo alla disputa di una gara  saranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione ed a suo carico saranno applicate adeguate sanzioni pecuniarie.

 

Esecuzione delle sanzioni

I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare della Coppa Italia, che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti dei calciatori, devono essere scontati solo ed esclusivamente nell’ambito delle gare interessanti la manifestazione stessa. Nell’ipotesi di squalifica a tempo, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, nell’ambito dell’attività ufficiale della Società con la quale risulta essere tesserato il calciatore.

 

Rinvio ai regolamenti federali

Per quanto sopra non previsto, si fa espresso richiamo agli articoli delle N.O.I.F., del codice di giustizia sportiva e del regolamento della L.N.D.


 

 

 

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